NASpI: nuovo requisito contributivo e relative istruzioni amministrative

Fornite indicazioni sulle novità legislative introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (INPS. circolare 5 giugno 2025, n. 98).

Alla luce del nuovo requisito contributivo, intervenuto dal 1° gennaio 2025, richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e introdotto dall’articolo 1, comma 171 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), l’INPS ha fornito le relative istruzioni amministrative.

In particolare, l’articolo 1, comma 171 della Legge n. 207/2024 ha modificato l’articolo 3 del D,Lgs. n. 22/2015, inserendo al comma 1 la lettera c-bis) prevedendo che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

Peraltro, la norma non incide invece sulla determinazione della misura e della durata dell’indennità in commento. A ogni modo, la disposizione in argomento esclude dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del D.Lgs. n. 151/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione NASpI.

Inoltre, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l’ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Ai fini del computo delle 13 settimane richieste dal requisito di accesso alla NASpI, l’INPS precisa infine che sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

 

CIPL Edilizia Artigianato Parma: determinato l’EVR



Stabiliti gli importi dell’EVR da erogarsi a partire dal 15 luglio 2025


In data 26 maggio 2025 è stato siglato il verbale di accordo, tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese Parma, CNA Provinciale di Parma e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, che definisce la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l’anno di competenza 2024 ai dipendenti delle imprese edili artigiane della provincia di Parma.


Verificando i dati relativi ai trienni 2022/2024 e 2021/2023, gli indicatori provinciali forniti dalla Cassa Edile di Parma sono risultati tutti positivi.


Pertanto, sono stati individuati gli importi complessivi lordi, da erogare in 3 rate, secondo il seguente calendario:


– prima rata (pari al 40% dell’importo dovuto) entro il 15 luglio 2025, con la busta paga di giugno 2025;


– seconda rata (pari al 30% del dovuto) entro il 15 settembre 2025, con la busta paga di agosto 2025;


– terza rata (pari al 30% del dovuto): entro il 15 novembre 2025 (con la busta paga di ottobre 2025).


Di seguito, la tabella con gli importi complessivi lordi per ciascun livello.


















































Livello Totale 1 Rata 40% 2 Rata 30% 3 Rata 30%
7  833,03 333,21 249,91 249,91
6 728.91 291,56 218,67 218,67
5 607,33 242,93 182,20 182,20
4 562,58 225,03 168,78 168,78
3 526,14 210,46 157,84 157,84
2 465,09 186,03 139,53 139,53
1 406,30 162,52 121,89 121,89

L’erogazione dell’EVR è prevista per i dipendenti già in forza nell’anno 2024 e ancora attivi alla data di firma dell’accordo. Per i lavoratori assunti nel corso del 2024, il calcolo avverrà in modo proporzionale, considerando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Per gli apprendisti, l’EVR sarà riconosciuto nella corrispondente percentuale della retribuzione e riproporzionato per i contratti part-time. I lavoratori intermittenti non avranno diritto all’EVR.


Infine, si precisa che l’importo erogato a titolo di EVR sarà soggetto a tassazione con aliquota ordinaria e non avrà incidenza su altri istituti retributivi previsti dal CCNL, incluso il Trattamento di Fine Rapporto.

Aggiornata  la piattaforma dell’INAIL per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato

Le aziende possono inserire ed elaborare i dati raccolti con gli strumenti integrativi (INAIL, comunicato 30 maggio 2025).

L’INAIL informa che il proprio Laboratorio rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) ha aggiornato la piattaforma online per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, per consentire alle aziende di inserire ed elaborare i dati raccolti con gli strumenti integrativi.

L’aggiornamento in questione giunge dopo la pubblicazione, avvenuta nell’aprile scorso, del monografico Modulo contestualizzato al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica della Metodologia Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (Slc).

L’Istituto segnala che, con l’attuale aggiornamento, sarà possibile elaborare i report dei risultati di valutazione del rischio Slc eventualmente integrati con le dimensioni aggiuntive dedicate al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica.

Inoltre, per facilitare le aziende nell’utilizzo, è stata aggiornata anche la relativa guida all’uso della piattaforma, consultabile nella sezione dedicata ai documenti.

CCNL Funzioni Centrali: interpretazione autentica sull’art. 17, co. 8, terzo periodo, CCNL 27.1.2025

Sottoscritta l’interpretazione autentica sugli incarichi di posizione organizzativa conferiti successivamente al 27 gennaio 2025

Il 3 giugno scorso l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali, che hanno siglato il CCNL Comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025, hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto di interpretazione autentica dell’art. 17, comma 8, terzo periodo, del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022-2024, riguardante la decorrenza della disciplina del diritto all’incarico di posizione organizzativa.

 

In seguito ad alcuni quesiti pervenuti all’Aran da parte delle amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali è stato rilevato che il significato dell’art. 17, comma 3, terzo capoverso, del CCNL del 27 gennaio 2025 risultava controverso. Da qui, la decisione di definire l’interpretazione autentica della clausola in questione e la disciplina si applica a partire dagli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore del presente contratto. Ciò si intende che “il conteggio degli 8 anni, anche non consecutivi, utili ai fini del perfezionamento del diritto al conferimento di un incarico di posizione organizzativa, inizia a decorrere dagli incarichi conferiti successivamente al 27 gennaio 2025“.