Consorzi ed Enti di Industrializzazione FICEI: CCNL 5/8/2022



Firmato il 5/8/2022, tra FICEI e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL FPL e FINDICI, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla Ficei, con decorrenza 1/1/2022 – 31/12/2024


Tabella incrementi retributivi triennio 2021/2024
A decorrere dal 1 gennaio 2022 la retribuzione mensile lorda viene così determinata:


























































Categoria

Retribuzione mensile dal 1/1/2022

Retribuzione mensile dal 1/1/2023

Retribuzione mensile dal 1/1/2024

A1 1.868,51 1.900,75 1.933,53
A2 1.990,63 2.023,48 2.056,87
A3 2.069,05 2.102,15 2.135,79
B1 2.122,22 2.156,17 2.190,67
B2 2.279,37 2.313,56 2.348,26
B3 2.346,54 2.381,73 2.417,46
C1 2.708,19 2.748,81 2.790,04
C2 3.110,60 3.157,26 3.204,62
C3 3.234,69 3.282,40 3.330,82
Q1 3.316,76 3.364,85 3.413,64
Q2 3.454,55 3.503,77 3.553,70


Arretrati retributivi
Gli importi arretrati relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 31 agosto 2022 potranno essere erogati, a discrezione del datore di lavoro, in un’unica soluzione o in alternativa in quattro rate mensili di pari importo a decorrere di cui la prima al 30 settembre 2022 e l’ultima il 30 dicembre 2022.




































Categoria

Arretrati gennaio/agosto 2022

A1 560,83
A2 572,33
A3 577,41
B1 592,25
B2 597,50
B3 615,11
C1 709,91
C2 815,40
C3 834,20
Q1 841,28
Q2 861,54


Indennità di funzione
L’indennità Quadri è fissata per il Quadro Q1 in 230,00/lordi e per il Quadro Q2 in 520,00/lordi


Elemento di garanzia retributiva
Le Parti concordano che qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello non venga definito l’accordo relativo, verrà erogato un elemento di garanzia retributiva pari a Euro 48,00 mensili che sarà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2022.


Assunzioni a termine
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi (territoriali e/o aziendali e/o di prossimità) non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 15% del numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato.


Lavoro Agile
L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.
L’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, ove prevista.
Il nuovo CCNL, infine, disciplina l’intera materia indicando:


– gli elementi dell’accordo individuale;
– l’organizzazione del lavoro agile, la regolazione della disconnessione, il luogo e gli strumenti di lavoro;
– le norme da applicare per la salute e sicurezza sul lavoro, per gli Infortuni e malattie professionali;
– i diritti sindacali;
– la parità di trattamento, le pari opportunità;
– gli strumenti di welfare e l’inclusività;
– la formazione e l’informazione.


Ferie
Le ferie sono irrinunciabili e la loro fruizione deve aver luogo nel corso dell’anno solare. Per 2 settimane devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione. Se per eccezionali esigenze di servizio il dipendente, sempre nell’anno di maturazione, non può fruire in tutto o in parte delle restanti, conserva comunque il diritto a fruire delle stesse entro 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo diversa pattuizione in sede di contrattazione decentrata.


 


Permessi
Il lavoratore usufruisce, per giustificati motivi personali o familiari, previa autorizzazione del responsabile del servizio, di permessi retribuiti per assentarsi dal posto di lavoro, che non possono superare le 36 ore complessive nell’arco dell’anno.
Inoltre il dipendente usufruisce dei seguenti permessi retribuiti:


– per matrimonio viene accordato un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie;
– per la nascita di ciascun figlio fino a 3 giorni;
– per decesso di genitori, coniuge, figli, fratelli, persone conviventi con il lavoratore ed affini entro il primo grado, questi ha diritto ad un permesso di 3 giorni;
– in caso di decesso di parenti entro il 4° grado non conviventi ed affini, il permesso è pari ad un giorno lavorativo;
– in caso di donazione sangue il lavoratore interessato ha diritto al permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa.
Il dipendente usufruisce, inoltre, di permessi retribuiti in tutti i casi documentati nei quali debba rispondere alle chiamate provenienti dall’Autorità giudiziaria e, ove ne ricorrono le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.


I permessi di cui sopra si intendono azzerati in caso di non godimento totale nell’anno solare di riferimento


Assistenza nella redazione del CCNL
Considerati i costi che il CCNL comporta per l’assistenza alla stipula e per la successiva consulenza, ogni persona giuridica che applica il presente contratto dovrà versare un contributo di assistenza “una tantum” pari ad € 2.500 alla FICEI, da versarsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del CCNL o del rinnovo dello stesso.

Staking di criptovalute: chiarimenti dal Fisco


I redditi derivanti dall’attività di staking di criptovalute sono soggetti ad imposizione e qualora accreditati nel wallet da una società italiana, quest’ultima è tenuta all’applicazione della ritenuta del 26% (Agenzia delle Entrate – risposta 24 agosto 2022, n. 433).

Per quanto concerne, la remunerazione derivante dalla attività di “staking”, ovvero del compenso in cripto-valute corrisposto a fronte del vincolo di disponibilità’ delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, è applicabile quanto previsto dall’art. 44, co. 1, lett. h), del Tuir.
Tale norma dispone che costituiscono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
Si tratta di una disposizione che ha una funzione di chiusura della categoria dei redditi di capitale, introdotta dal D.Lgs. n. 461/1997, al fine di ricondurre a tale categoria reddituale tutti i redditi derivanti dall’impiego del capitale.
Pertanto, sono inquadrabili tra i redditi di capitale sulla base di tale fattispecie impositiva non soltanto i redditi che siano determinati o predeterminabili, ma anche quelli variabili in quanto la relativa misura non sia collegata a parametri prefissati.
Come chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito.
Conseguentemente, possono essere attratti ad imposizione sulla base di tale disposizione non soltanto quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell’art. 820 c.c. e cioè quei proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale, ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale.
Detto questo, le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, per l’attività di staking sono soggette ad imposizione ai sensi della lett. h) del co. 1 dell’art. 44 del Tuir e, pertanto, se accreditate nel wallet da una Società italiana, quest’ultima è tenuta all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% ai sensi dell’art. 26, co. 5, D.P.R. n. 600/1973.


Conseguentemente, tali remunerazioni non dovranno essere indicate nel Modello Redditi della persona fisica in quanto la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.


Dal 1° settembre comunicazioni semplificate per prestazioni di lavoro in modalità agile


Dal 1 settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (Comunicato Ministero lavoro 23 agosto 2022).


Con la modifica si prevede la riformulazione della rubrica dell’articolo 23 della legge 22 maggio 2017 e del primo comma della medesima disposizione.


Il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale sarà sostituito quindi, con decorrenza dal 1° settembre, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
E’ un primo passo con il quale si rendono più semplici gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile anche alla luce dell’esperienza maturata durante la pandemia e si risponde ad una specifica richiesta fatta dalle parti sociali nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile per il settore privato sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle parti sociali il 7 dicembre 2021.
L’esigenza di semplificazione degli obblighi di comunicazione nasce dalla necessità di rendere strutturale una procedura già ampiamente sperimentata nel periodo emergenziale in considerazione di un sempre maggiore utilizzo di questa modalità di svolgimento del lavoro. In questo modo si snelliscono le procedure per i datori di lavoro e non si aggravano gli uffici ministeriali di adempimenti amministrativi ritenuti non necessari.

ARAN – CCNQ: definita la composizione delle Aree di Contrattazione Collettiva Nazionale

In data 10 agosto 2022, tra l’ARAN e le Confederazioni Sindacali, si è sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021

Campo di applicazione
Il presente CCNQ, nel dare attuazione alla previsione di cui all’art. 7, co. 2 del precedente CCNQ del 3 agosto 2021, definisce la composizione delle Aree aree di contrattazione collettiva nazionale di cui al citato art. 7.


Aree dirigenziali
I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, co. 3 del DLgs 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:


A) Area delle Funzioni centrali:
comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali di cui all’art. 3 del CCNQ 3/8/2021, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all’art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, i dirigenti di cui all’art. 5, comma 1, punto VI del CCNQ 3/8/2021.


B) Area delle Funzioni locali:
comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all’art. 4 del CCNQ 3/8/2021, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 3/8/2021, nonché i segretari comunali e provinciali.


C) Area dell’Istruzione e della ricerca:
comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all’art. 5 del CCNQ 3/8/2021.


D) Area della Sanità:
comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 3/8/2021, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali.