Gruppo FS Italiane: Premio di Risultato



Siglato, lo scorso 14 luglio 2022, l’accordo sul Premio di Risultato per i dipendenti del Gruppo FS Italiane.


Considerata la c.d. tassazione agevolata in favore dei dipendenti cui si applica il presente accordo, le parti convengono di prendere a riferimento, per l’anno 2022, gli incrementi relativi ad almeno uno degli indicatori (Ricavi operativi consolidati; Investimenti tecnici consolidati; Valore economico generato; Indice di efficienza carbonica), così come risulteranno registrati nel Bilancio consolidato di Gruppo per l’anno 2022 rispetto ai medesimi valori registrati nel Bilancio consolidato di Gruppo per l’anno 2021. Per l’anno 2023, gli indicatori sopra citati, saranno oggetto di specifico accordo tra le parti.
L’erogazione del Premio di Risultato per ciascuno degli anni 2022 e 2023 è imprescindibilmente condizionata al raggiungimento dell’obiettivo di ability to pay individuato nel 90% del valore budget dell’EBITDA di Gruppo, così come risulterà registrato nel Bilancio Consolidato di Gruppo per Panno di riferimento. L’erogazione del Premio è azzerata in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo.
Per l’anno 2022, l’obiettivo di abilily to pay è pari a € 1.748 mln.
Per l’anno 2023, l’obiettivo di ability to pay sarà oggetto di specifica comunicazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Al fine di valorizzare il contributo individuale di ciascun lavoratore, l’importo del Premio di Risultato sarà incrementato del 10% per ciascun lavoratore in caso di n. 0 (zero) eventi di malattia.
L’importo complessivo lordo del Premio di Risultato, per gli anni 2022 e 2023, è fissato nei valori di seguito indicati per ciascun livello professionale per tener conto del diverso apporto professionale con il quale i lavoratori interessati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati del Gruppo e di ciascuna Società:



































Livelli professionali

Importi lordi 2022


Importi lordi 2023


Q1 1.200,00 1.300,00
Q2 1.050,00 1.150,00
A 1.000,00 1.100,00
B 950,00 1.050,00
C 900,00 1.000,00
D 840,00 940,00
E 780,00 870,00
F 700,00 780,00


Il Premio di Risultato spetta ai lavoratori occupati nell’anno cui si riferisce il Premio nelle Società del Gruppo FS Italiane indicate in premessa.
L’importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto dell’incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi legge n. 104/1992, quarantena, isolamento fiduciario, malattia Covid, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti) consuntivate nell’anno cui si riferisce il Premio che non concorrono al calcolo dello stesso.
In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, l’importo spettante a ciascun lavoratore è riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale a tempo parziale il Premio sarà inoltre riproporzionato in rapporto alla prestazione resa.
II Premio di Risultato non spetta al personale responsabile di microstruttura organizzativa che nell’anno cui si riferisce il Premio sia interessato dai sistemi di incentivazione individuale.
Il Premio di Risultato non spetta al personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022 che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale presso le Associazioni territoriali di Confindustria o presso le ITL.
Gli importi del Premio di cui al presente accordo non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale e di legge.
L’erogazione del Premio di Risultato per gli anni 2022 e 2023 avverrà rispettivamente con le competenze del mese di giugno 2023 e 2024.
L’importo del Premio potrà essere destinato in tutto o in parte, per scelta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto alla detassazione ai sensi della legge, secondo le modalità definite dall’azienda, alle forme di welfare.

Codice tributo tax credit restauro immobili di interesse storico e artistico


Codice tributo tax credit restauro immobili di interesse storico e artistico



Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (Agenzia delle entrate – Risoluzione 27 luglio 2022, n. 43/E).

L’articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui sopra è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, nella misura e alle condizioni ivi previste, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduto secondo le modalità ivi indicate.
Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’8 ottobre 2021, emanato ai sensi del articolo 65-bis, comma 6, del citato decreto legge n. 73 del 2021, sono stati disciplinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse.
In particolare, il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo al riconoscimento dell’agevolazione.
La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del richiamato decreto dell’8 ottobre 2021, comunica all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:
– “6979” denominato “credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto ministeriale, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Cultura e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.


Bonus formazione: arriva il codice tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali (Agenzia Entrate – risoluzione 27 luglio 2022, n. 44/E).

L’art. 1, co. da 536 a 539, L. n. 178/2020, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, ha previsto l’introduzione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che sostengono finanziariamente iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, alle condizioni ivi indicate.


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell’università e della ricerca.


A tal fine, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:


– “6980” denominato “credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.


In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.


Determinato il PdR anni 2022-2024 per i dipendenti ANAS



Sottoscritto il 20/7/2022, tra ANAS S.p.A. e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA-ANAS, UGL VIABILITÀ E LOGISTICA, SADA-FAST CONFSAL, SNALA-CISAL, l’accordo per la definizione del Premio di Risultato per gli anni 2022, 2023 e 2024


Le Parti convengono sulla comune volontà di definire un Premio di Risultato che abbia caratteristiche tali da rientrare nei parametri utili per accedere ai benefici fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Ai fini della determinazione del Premio di Risultato, si individuano i seguenti indicatori:
A. Indicatore di redditività;
B. Indicatore di produttività;
C. Indicatore di qualità.
Le Parti, stabiliscono che l’importo complessivo lordo del premio di risultato riferito al triennio 2022 – 2024, è fissato per i citati anni nei valori di seguito indicati, riparametrati per ciascuna posizione economico – organizzativa secondo la vigente scala di classificazione e utilizzando come riferimento convenzionale la posizione economico organizzativa B1.































Parametri

Posizione Economica

Importo Lordo Euro

240 A 1.091
200 A1 909
170 B 773
155 B1 705
140 B2 636
115 C 523
100 C1 454


Al fine di valorizzare l’apporto di ciascun lavoratore, l’importo del Premio di Risultato spettante sulla base di quanto indicato ai precedenti punti:
– sarà incrementato del 5% per ciascun lavoratore in caso di 0 (zero) eventi di malattia consuntivati in ogni anno di riferimento;
– terrà conto dell’incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi L n. 104/1992, quarantena, isolamento fiduciario, malattia Covid, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per i RLS retribuiti) consuntivate nell’anno cui si riferisce il Premio che non concorrono al calcolo dello stesso.


Il Premio di Risultato verrà corrisposto a tutto il personale a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e a tempo determinato che abbia prestato la propria attività lavorativa nell’anno di riferimento a condizione che sia in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo (per gli anni 2023 e 2024 alla data di sottoscrizione del verbale di conferma/modifica degli indicatori del Pdr nonché del verbale relativo alla consuntivazione dei risultati annuali conseguiti.
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di competenza, il premio, sarà erogato, ove spettante, anche in relazione a quanto previsto dal precedente capoverso, in misura proporzionale e ridotta in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, Il premio, ove spettante, verrà riproporzionato in relazione alla durata ordinaria della prestazione resa.
In caso di passaggio a livello superiore nel corso dell’anno di riferimento, gli importi da corrispondere saranno riferiti all’effettivo livello di appartenenza nel momento dell’erogazione. In caso di passaggio di livello in corso mese, si considera l’importo afferente al livello superiore se la permanenza nello stesso è pari o superiore a 15 giorni.
Il Premio di Risultato non spetta al personale interessato da eventuali benefici economici derivanti da sistemi di incentivazione individuale. Non rientrano in tale fattispecie gli Incentivi derivanti dalla contrattazione, dalla legge e/o dal conferimento di specifici incarichi assegnati dalla Società in aggiunta all’ordinaria attività lavorativa, ivi compreso l’Incentivo per funzioni tecniche.
L’erogazione del Premio di Risultato avverrà con le competenze del mese di settembre.
L’importo del premio, potrà essere destinato in tutto o in parte, per scelta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto all’applicazione della detassazione ai sensi di legge, secondo le modalità definite dall’Azienda, alle forme di welfare previste dalla normativa in materia e dalla contrattazione collettiva, in particolare potrà essere utilizzato per la fruizione delle seguenti misure:


– servizi di welfare presenti nella piattaforma;
– fondo di Previdenza Complementare Eurofer, in aggiunta a quanto già stabilito nel vigente CCNL.


A tal fine, la Società si impegna a fornire una informativa preventiva ai lavoratori relativa alle modalità di fruizione degli importi destinati al welfare.
Qualora il lavoratore non abbia utilizzato in tutto o in parte gli importi di cui al presente punto, le somme residue saranno destinate al Fondo di Previdenza Complementare Eurofer.
L’importo del premio destinato al welfare, sarà incrementato di un contributo Aziendale pari al 10%
Le Parti convengono, ai sensi della normativa vigente nonché dell’art. 2120 co. 2 c.c., che II presente “Premio di Risultato” non ha alcuna incidenza sugli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e/o differiti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, festività, mensilità aggiuntive, indennità varie, malattia, permessi, lavoro straordinario, TFR.