CCNL Riscossione Tributi: siglato l’accordo sul premio di produttività



Definito il premio aziendale per l’anno 2025


Il 5 giugno è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin l’accordo relativo al premio di produttività 2025.


Le Parti hanno, infatti, stabilito che al personale delle Aree Professionali ed ai quadri Direttivi dell’Agenzia delle Entrate viene corrisposto con le competenze del mese di giugno 2026  per l’anno 2025 il premio di produttività.


Viene, inoltre, specificato che l’erogazione del premio tiene in considerazione:


– somma del numero di istanze di rateizzazioni “ordinarie” di importo fino a 120.000,00 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e del numero dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Ente, compreso PagoPa;


– consistenza media dei lavoratori nello stesso periodo di riferimento (esercizio 2025).


Viene specificato che l’erogazione del premio aziendale è subordinata alla assenza di perdita di esercizio del bilancio 2025.


Di seguito gli importi.








































Livello Importo
QD4 4.040
QD3 3.422
QD2 3.050
QD1 2.870
3A4L 2.520
3A3L 2.345
3A2L 2.215
3A1L 2.100
2A3L 1.970
2A2L 1.895
2A1L 1.845
Liv. Unico 1.720

Domanda per l’AUU: l’implementazione del servizio per il subentro del genitore superstite

Il servizio consente al genitore superstite non dichiarato di subentrare nell’istanza monogenitoriale originaria decaduta (INPS. messaggio 6 giugno, n. 1796).

L’INPS ha implementato il servizio per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda monogenitoriale originaria decaduta di Assegno unico e universale (AUU), a seguito del decesso del richiedente.

In sostanza, nella fase di presentazione della domanda di AUU da parte del genitore superstite, il servizio in argomento rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.

In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro, per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, prevista dall’articolo 4, comma 8 del D.Lgs. n. 230/2021, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.

Disposizioni per l’adempimento spontaneo: regolarizzazione degli aiuti fiscali automatici non registrati

L’Agenzia delle entrate promuove l’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e aiuti “de minimis” per i quali l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA è stata rifiutata a causa di dati erronei e/o non coerenti con la disciplina agevolativa nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d’imposta 2021 (Agenzia delle entrate, provvedimento 5 giugno 2025, n. 244832).

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti informazioni riguardanti la mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”, per permettere al contribuente di regolarizzare l’anomalia rilevata.

 

Le comunicazioni contengono i seguenti dati e informazioni:

a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;

d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;

e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;

g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cui al successivo punto.

L’Agenzia trasmette una comunicazione contenente le informazioni sopra elencate al domicilio digitale dei singoli contribuenti, comunque consultabili anche nel “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive”.
Il contribuente può richiedere informazioni o segnalare inesattezze nelle informazioni o fatti e circostanze non conosciuti all’Agenzia. Questo può avvenire anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. 
I dati e gli elementi menzionati sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza.

 

Il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”. Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, è invitato per le prossime dichiarazioni a verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999;
  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.

Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

Dopo la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e “de minimis” verranno iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

 

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

 

Per le violazioni descritte, sono dovute le relative sanzioni. Tuttavia, il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

Metasalute: è attivo il piano prevenzione dermatologica

Prevista la prestazione aggiuntiva di rimborso pari a 50,00 euro per una visita dermatologica 

Il Fondo Metasalute, il fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici, ha previsto che dal 4 giugno verrà attivata, nell’ambito dei Progetti Speciali, una nuova modalità di accesso alla prevenzione dermatologica.

Gli assistiti potranno scegliere  una struttura sanitaria presso cui effettuare la visita dermatologica per la prevenzione dei tumori della pelle e richiedere al Fondo un rimborso fino a 50,00 euro per ciascun componente del nucleo familiare.

A tal proposito è necessaria la prescrizione medica con indicazione della visita per controllo dei nei (o il referto della visita da cui si evinca la finalità preventiva) e il documento di spesa/fattura.

Le richieste di rimborso potranno essere presentate fino al 28 febbraio 2026,  tramite l’area riservata del sito www.fondometasalute.it.